Descrizione
Revoca Ordinanza urgente e contingibile per la pubblica incolumità n. 18 dell’11 aprile 2024 ad oggetto: “Chiusura immediata Parco Giochi dall’ 11 aprile 2024 Fino a nuove disposizioni”.
IL SINDACO
Vista la propria precedente Ordinanza urgerne e contingibile por la pubblica incolumità n. 18 dell’11 aprile 2024 ad oggetto: Chiusura immediata Parco Giochi dall’11 aprile 2024 fino a nuove disposizioni” con la quale per le motivazioni in essa riportate è stata disposta la chiusura immediata dell’intera area interessata dal Parco Giochi adiacente la sede municipale a tutela della pubblica incolumità;
Considerato che, in seguito agli interventi mirati a circoscrivere le criticità riscontrato nel Parco Giochi Comunale di cui innanzi che hanno reso necessaria remissione immediata dell’ Ordinanza n. 18 dell’11 aprile 2024, pei tutelare la pubblica incolumità, l’area del Pareo Giochi è ritornata ad essere nuovamente fruibile dalla popolazione residente e non tranne che per la zona circoscritta a delimitata da apposita segnaletica per !a quale resta l’interdizione alla popolazione residenza e non;
Ritenuto, per le motivazioni dì cui sopra di revocare la propria precedente ordinanza n. 18 dell’11.04.2024 in oggetto indicata, con effetto immediato, con la prescrizione che l’area circoscritta e delimitala da apposita segna letica rimane interdetta alla fruizione ed utilizzo della popolazione residente e non;
Ritenuta la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanane provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare i rischi che minacciano la pubblica incolumità dei cittadini, così come previsto dell’art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n, 267/2000;
Visto il D.l.vo n. 267/2000;
Premesso e considerato quanto innanzi
ORDINA
La revoca della propria precedente Ordinanza n. 18 dell’ 11 aprite 2024 avente oggetto: "Chiusura immediata Parco Giochi dall’11 aprile 2024 fino a nuove disposizioni” e per l'effetto dispone che l’area del Parco Giochi adiacente la Sede Municipale ritorna ad essere nuovamente fruibile dalla popolazione residente e non, tranne che per la zona circoscritta e delimitata da apposita segnaletica per la quale resta l’interdizione alla popolazione residenza e non.