Divieto di vendita di bevande destinate al consumo immediato in contenitori di vetro nelle giornate di sabato 9 maggio e domenica 10 maggio 2026

Dettagli della notizia

Pubblicata ordinanza Sindacale n. 7 del 9 maggio 2026

Data:

09 Maggio 2026

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Descrizione

Il I Settore Affari Generali informa che è stata pubblicata Ordinanza Sindacale n. 7 relativa al DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE DESTINATE AL CONSUMO IMMEDIATO IN CONTENITORI DI VETRO PER TUTTO L’ARCO DELLE GIORNATE DI SABATO 9 MAGGIO E DOMENICA 10 MAGGIO 2026.
Nell’ottica della realizzazione di un sistema unitario ed integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali, questa Amministrazione Comunale è consapevole della necessità di adottare adeguate misure di safety e di security, in particolare in occasione delle festività patronali per le giornate del 9 e del 10 maggio.

Nell’euforia collettiva le bevande in contenitori di vetro e in lattina, oltre alla dispersione delle medesime nelle aree di consumo, potrebbero far registrare episodi di uso improprio, oltre che, nel caso di rottura, i frammenti potrebbero costituire pericolo per l'incolumità delle persone; è per tali ragioni necessario garantire il decoro urbano, contrastando le condizioni che generano fenomeni di precarietà igienica come l'abbandono dei
contenitori di vetro.
L'Amministrazione Comunale, pertanto, ha ritenuto doveroso adottare misure contingibili ed urgenti che rappresentino un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare l'incolumità fisica, la pacifica convivenza, il diritto al riposo delle persone, il decoro e la sicurezza urbana e il dovere di garantire l'esercizio della libertà di iniziativa economica. Per questo con ordinanza ha disposto che dalle ore 20:00 alle ore 04:00 nelle giornate di sabato 09 maggio e domenica 10 maggio: 

1. IL DIVIETO di vendita di bevande in contenitori di VETRO, destinate al consumo immediato nelle zone interessate dalle manifestazioni effettuata da parte di:
 attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea; circoli privati; distributori automatici; attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, esercizi commerciali, operatori del commercio su aree pubbliche;
 tutte le forme speciali di commercio in genere che consentano la vendita di bevande in vetro;

2. IL DIVIETO di consumare su suolo pubblico bevande di qualsiasi natura in contenitori di VETRO, fatto salvo l’utilizzo delle stesse esclusivamente all’interno dei locali o loro pertinenze;
3. IL DIVIETO della detenzione su area pubblica, ai fini dell'immediato consumo, di bevande in contenitori di VETRO;

Resta fermo:
5. IL DIVIETO di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcoliche ai minori di anni 18. 

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da specifiche leggi e regolamenti, la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniarie 

In allegato l'ordinanza integrale. 

Ultimo aggiornamento: 11/05/2026, 09:36

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