Descrizione
DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI.
IL SINDACO
PREMESSO che la locale Associazione Pro Loco con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale ha organizzato,i festeggiamenti in onore dei Santi Patroni San Michele Arcangelo e San Cataldo Vescovo, previsti dal 07 al 12 maggio 2024;
DATO ATTO che, detti festeggiamenti, verosimilmente, determineranno una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico;
EVIDENZIATO che la gestione dell’evento, trattandosi di iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l’adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all’uso ed all’abbandono di contenitori di vetro, nelle immediate vicinanze dei luoghi dei festeggiamenti stessi;
RICHIAMATA la Direttiva del Ministero dell’Interno del 18 Luglio 2018 che fissa una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di safety (identifica la sicurezza che si occupa della tutela fisica), mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di security, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica, quali sistemi indispensabili per consentire l’ordinato e corretto svolgimento delle stesse;
RITENUTO di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l’incolumità dei residenti e dei partecipanti ai festeggiamenti in argomento;
RILEVATO, in particolare, che l’uso e la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro in generale può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;
CONSIDERATO altresì che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalla partnership pubblico/privato;
CONSIDERATO che è precipuo compito dell’Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;
RITENUTO che l’adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell’incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro o al consumo non responsabile di bevande alcoliche:
- divieto a chiunque, nelle aree pubbliche interessate dallo svolgimento dei festeggiamenti sopra citati e comunque nelle immediate vicinanze, di somministrare, vendere e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro;
- divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche ove dispensate da distributori automatici;
- Il divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali,legittimamente autorizzate con l’occupazione di suolo pubblico;
CONSIDERATO altresì che l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall’art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
VISTA la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017,n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
RICHIAMATO inoltre:
- l’articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l’articolo 4, comma 1° del Decreto legge 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come ‘77 bene pubblico che offerisce alla vivibilità e ol decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione ( anche urbanistica, sociale e culturale,) e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni", nonché l’attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verifichino comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;
RILEVATO pertanto che sono riconducili all’autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, non necessariamente configurativi di ipotesi di reato, che permettono di superare l’insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, al fine di eliminare la paura di rimanere vittime di reati ad opera della cosiddetta microcriminalità diffusa;
RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;
CONSIDERATO che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;
VISTI:
- l'articolo 7 bis , 50 e 54 comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all’articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
Premesso quanto sopra:
ORDINA
Per motivi di tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana, indicate in premessa, in occasione dei festeggiamenti dei Santi Patroni dal 07 al 12 maggio 2024 in tutta l’area e le strade interessate dallo svolgimento dei predetti festeggiamenti
- il divieto a chiunque, nelle aree pubbliche interessate dallo svolgimento dei festeggiamenti sopra citati, e comunque nelle loro immediate vicinanze, di somministrare, vendere e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro;
- il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche ove dispensate da distributori automatici;
- Il divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l’occupazione di suolo pubblico;